Servizio Militare, che Punteggio nelle Graduatorie ATA?

A quale punteggio corrisponde il Servizio Militare all’interno delle Graduatorie del Personale ATA? Quando si parla di punteggio e graduatorie sono moltissimi gli aspiranti Ata che cercano di calcolare il proprio punteggio in base al titolo posseduto e alle eventuali qualifiche o titoli aggiuntivi che fanno punteggio, come in questo caso il servizio militare, molti infatti si chiedono se faccia o meno punteggio e a quanti punti corrisponde, in questo articolo facciamo chiarezza su questo quesito che spesso genera dubbi e perplessità.

Prima di rispondere a questa domanda ricordiamo che all’interno del nostro sito è disponibile una guida di approfondimento proprio sui titoli che fanno punteggio all’interno delle Graduatorie del Personale ATA aggiornata al 2021, la trovate a questo indirizzo:

Ricordiamo infine che il Ministero ha pubblicato già la bozza del Bando di Concorso ATA 2021 che trovate qui, si attende la pubblicazione definitiva per avviare la raccolta delle domande che verranno inviate attraverso la piattaforma Polis Istanze OnLine.

Torniamo ora al quesito principale e vediamo cosa dice la normativa ministeriale a proposito della valutazione del servizio militare all’interno delle Graduatorie ATA.

Il Decreto Ministeriale numero 640 del 30 Agosto 2017, che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2017\2020 specifica anche se il servizio militare è valutabile all’interno delle Graduatorie e che punteggio massimo può essere riconosciuto.

Diciamo subito che il Servizio Militare viene riconosciuto come titolo di servizio e può avere un punteggio massimo di 6 punti all’interno delle Graduatorie ATA ma ci sono delle distinzioni da fare soprattutto relative al punteggio poichè non in tutti i casi può essere riconosciuto un punteggio di 6 nelle graduatorie di III fascia di Circolo e di Istituto, vediamo di seguito quali sono i distinguo.

Servizio Militare Prestato in Costanza di Nomina

Nell’allegato A del decreto Ministeriale che abbiamo citato sopra si legge che:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”.

Cosa significa questo? Che se il servizio Militare è stato svolto quando era in corso un rapporto lavorativo, cioè mentre si era in servizio in qualità di personale ATA, allora viene valutato come se si trattasse di vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

In questo caso il servizio militare viene valutato 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Servizio Militare non Prestato in Costanza di Nomina

Sempre nel medesimo allegato del decreto ministeriale si legge:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

Cosa significa in questo caso?

In questo caso si fa riferimento a tutti quei casi in cui il servizio militare si è svolto quando il candidato non aveva un contratto di lavoro come Personale ATA, in questi casi il servizio militare viene valutato come servizio svolto nelle amministrazioni statali e per tanto viene riconosciuto un punteggio di 0,60 punti per ogni anno di servizio e di 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

Valutazione Servizio Militare nelle Graduatorie ATA

Su questo aspetto vi è stata anche una sentenza da parte di un giudice il quale ha stabilito proprio la valenza della leva militare all’interno delle Graduatorie ATA.

Il ragionamento del Giudice muove dall’art. 485 comma 7 del Dlgs n. 297 del 1994, in cui si legge che il periodo di servizio militare di leva (o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva) è valido a tutti gli effetti nella valutazione del servizio.

La sentenza è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha confermato e sottolineato che il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina.

Di conseguenza, il Giudice ha affermato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio derivante dal servizio di leva nelle graduatorie di III fascia di Circolo e di Istituto e ha condannato il Miur al pagamento della metà delle spese legali.